TRASPARENZA: E' ENTRATO IN VIGORE L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)

Pubblicata il 18/01/2017

Il 23 dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs.33/2013.In primo luogo vi è stata una revisione degli obblighi di trasparenza, con l'introduzione di semplificazione e aggiunte, che modificheranno la sezione" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO iSTITUZIONALE. La seconda grande novità, questa volta giuridica , è l'introduzione del diritto di accesso " totale " ai documenti della PP.AA. L'art. 5 infatti istituisce il cosidetto FOIA (Freedom off information act) già applicato da anni in diverse nazioni. Laccesso " FOIA" si affiancherà all'accesso " classico" della L. 241/90, all'accesso " civico" del Decreto 33/2013  e alle altre forme di accesso ( accesso libero ai consiglieri eletti ecc..).  Il comma 2 del nuovo art. 5 infatti cita testualmente : Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali  e sull'utilizzo delle  risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazioni ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-BIS . Questo diritto  quindi , viene esteso a tutti, senza necessità di  motivazione. L'acceso è previsto non solo ai documenti di cui c'è l'obblligo di pubblicazioni, ma anche ai dati, agli elenchi, agli archivi, alle informazioni varie in possesso della PA. L'accesso viene negato solamente per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici o privati di particolare rilievo giuridico, individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5 - BIS, del d.lgs. 33/2013. La richiesta può essere fatta in modo informale, o formale mediante apposito modulo, ad uno dei seguenti uffici: all'ufficio che detiene gli atti, le informazioni o i documenti ; all' URP; ad altro ufficio indicato dall'amministrazione  nel sito istituzionale; al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che è il Segretario Comunale. Il procedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni.
L'accesso civico è completamente gratuito .
Per maggiore informazioni, rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0934/959270) e consultare le seguenti fonti normative:
D. Lgs.33/2013 modificato dal D. Lgs.97/2016
Linee guida dell'ANAC delibera n. 1309 del 28/12/2016.

MODULI: Richiesta accesso civico - Richieta Accesso  FOIA        
 

Allegati

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Allegato dlgs 33_2013 modificato dal dlgs 97_2016.pdf 340.32 KB
Allegato linee guida anac delibera 1309-2016.pdf 586.76 KB
Allegato richiesta accesso civico foia.doc 30 KB
Allegato richiesta accesso civico.doc 27.5 KB
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