AVVISO VOLANTINAGGIO

Pubblicata il 18/09/2023

A causa del volantinaggio che alcune aziende effettuano per pubblicizzare i loro prodotti commerciali, eventi, ecc., si determina nella nostra cittadina una notevole presenza di volantini su tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica.
Tale diffusione della pubblicità tramite volantini e dépliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del paese causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale.
L'esorbitante spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni determina una vera e propria forma di inquinamento, considerate l'enorme quantità e la continua diffusione degli stessi, e che ciò provoca per questo Ente un notevole aggravio di spese per la loro raccolta senza peraltro riuscirci sufficientemente a causa sia della rapida successione della distribuzione del materiale sia dell'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti.
Questa situazione nelle pubbliche vie è anche causa d'intasamento delle griglie della raccolta di acque con conseguenti pregiudizi legati agli allagamenti delle pubbliche vie in occasioni di precipitazioni atmosferiche, con gravi ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica.   

Quanto innanzi descritto non solo viene segnalato da parte di Cittadini che lamentano l'abbandono di materiale pubblicitario, causa di situazioni di disordine e imbrattamento ingiustificato, ma è stato anche oggetto di apposita ordinanza sindacale n. 18 del 13 Settembre 2023 sul cui rispetto si richiama l’attenzione di tutte le Aziende e le Società alle quali:
  • E' vietato distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
  • E' vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali e incroci.
Alla luce di quanto innanzi riportato e della vigente disciplina regolamentare
SI AVVISA
  • che la distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari od altro materiale pubblicitario tramite consegna porta a porta è consentita nella giornata del mercoledì, secondo le seguenti modalità: direttamente consegnati a mano nelle abitazioni private o depositate all'interno delle apposite cassette postali di edifici abitati, presso luoghi ove si svolga un'attività commerciale, artigianale o associativa, nel rispetto della volontà del cittadino e/o consumatore a ricevere il materiale pubblicitario.
  • che i Cittadini/utenti che accettano volantini o dépliant sono tenuti a non gettarli nella pubblica via, ma a conservarli per depositarli negli appositi contenitori; in caso contrario incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000
  • Tutti gli operatori commerciali che intendono effettuare tale forma di pubblicità attraverso volantini, dépliant ed opuscoli pubblicitari, sono tenuti a presentare, almeno 5 giorni prima della distribuzione, comunicazione scritta all’Ufficio Tributi e per conoscenza alla Polizia Locale contenente la ragione sociale della ditta incaricata della distribuzione ed il numero degli addetti che effettueranno la diffusione del suddetto materiale, i dépliant ed opuscoli pubblicitari, dichiarando contestualmente, con autocertificazione del responsabile, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro. La presentazione di tale comunicazione allo sportello dei Tributi sito in via Piave 94 sarà accompagnata dal pagamento della relativa imposta (di cui al “Regolamento per l’applicazione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – legge 160/2019”) attraverso bollettino postale.
SI AVVERTE

 
che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti leggi in materia, la violazione delle regole innanzi indicate così come riportata nella succitata ordinanza comporta, a carico delle aziende commissionarie, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria quantificata in Euro 100,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
 

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